Le libertà sindacali, così come sancite dall’art. 39 della Costituzione, rimarrebbero un principio astratto se non si evolvessero e si sostanziassero all’interno del luogo di lavoro attraverso la piena attuazione dello Statuto dei lavoratori, la L. 300/70. Il CCNQ 07/08/98 e i successivi contratti collettivi nazionali quadro 04/12/2017 e 19/11/19, garantiscono il diritto di affissione presso le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. Più dettagliatamente, ai sensi dell’art. 5 CCNQ 2017, i dirigenti sindacali, di cui all’art. 3, comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.
Il diritto di affissione, previsto anche all’art. 25 dello Statuto dei Lavoratori, deve essere inteso anche in un senso “digitale” quale interpretazione letterale estensiva del dettato normativo in concomitanza, anche, dei processi in atto di smart-working, svolto a distanza attraverso il web.