(tratto da Orizzontescuola: Contrattazione d’Istituto: soggetti, tempi e procedure di N. Sabella )
La contrattazione integrativa d’Istituto è disciplinata dal vigente CCNL comparto scuola, cui sono state apportate modifiche, al riguardo, dal D.lg. n. 150/09 (il cosiddetto decreto Brunetta), che ha novellato, a sua volta, il D.lg. n. 165/01.
Le norme introdotte dal decreto Brunetta hanno dato luogo a una disputa interpretativa tra l’Associazione Nazione Presidi (ANP) e le organizzazioni sindacali, relativamente alle materie oggetto di contrattazione.
L’ANP ritiene che il decreto n. 150/09 all’art. 54 comma 1, laddove afferma che sono escluse dalla contrattazione le materie relative all’organizzazione degli uffici, escluda le materie indicate dall’art. 6 comma 2 lettere h), i) ed m) del CCNL:
h) modalità̀ di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività̀ e modalità̀ di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività̀ formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani.
m) criteri e modalità̀ relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché́ i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività̀ retribuite con il fondo di istituto.
I sindacati, invece, ritengono che il decreto Brunetta sottragga alla contrattazione solo quanto indicato alla lettera i), ovvero i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente e Ata alle sezioni staccate, ai plessi e alle succursali, come si legge anche nella nota del MIUR n. 6900 del 1.09.2011, per cui tale assegnazione è prerogativa del dirigente scolastico. Quest’ultimo procede all’assegnazione del personale ai plessi, alle sezioni staccate e alle succursali, tenendo in considerazione i criteri esplicitati nella suddetta circolare e i criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e conformemente al piano annuale delle attività, deliberato dal Collegio dei docenti.
Le diverse posizioni dell’ANP e delle organizzazioni sindacali sono state oggetto di processi, terminati con sentenze favorevoli sia all’ANP (le più numerose e le sole in Appello secondo dati della stessa ANP) sia alle organizzazioni sindacali. Di seguito riportiamo due link (ce ne sarebbero diversi altri relativi a diverse sentenze di primo grado), relativi a due sentenze di cui una favorevole ai dirigenti scolastici e un’altra alle O.O.S.S.
Sentenza favorevole all’ANP.
Sentenza favorevole alle organizzazioni sindacali.
Quanto alla recentissima legge n. 107/2015, che si pensava intervenisse anche in ambito negoziale, non ha assolutamente modificato il ruolo della contrattazione, come è stato evidenziato nell’articolo di Katjuscia Pitino “Contrattazione Istituto e RSU. Nessuna modifica nella riforma. Si apre fase di neo-negoziazione per trasparenza e parità di trattamento.”
Descriviamo di seguito i soggetti della contrattazione, quali sono le materie oggetto di contrattazione e la procedura che porta alla sottoscrizione del contratto integrativo d’istituto, così come sono disciplinati dal vigente CCNL senza entrare nel merito delle dispute e delle sentenze suddette.
SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE
I protagonisti della contrattazione sono (come si legge all’’art. 7 del CCNL) l’amministrazione da una parte e il personale docente, educativo e ATA dall’altra. In sede di contrattazione sono rappresentate, l’amministrazione, dal dirigente scolastico e, il personale docente, educativo e ATA, dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL comparto scuola (come detta l’Accordo quadro del 7 Agosto 1998). Oltre al dirigente, per l’amministrazione, possono essere presenti gli addetti degli uffici tecnico-finanziari (pensiamo al DSGA).
MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE
L’art. 6 del contratto collettivo distingue e descrive le materie oggetto d’informazione preventiva e le materie oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto.
Sono materie d’informazione preventiva:
- le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
- l’utilizzazione dei servizi sociali;
- i criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché̀ da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- tutte le materie oggetto di contrattazione;
Sono materie di contrattazione integrativa d’istituto:
- le modalità̀ di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività̀ e modalità̀ di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività̀ formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- i criteri e modalità̀ di applicazione dei diritti sindacali, nonché́ determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed A TA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- i criteri e modalità̀ relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché́ i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività̀ retribuite con il fondo di istituto.
Dalle materie di contrattazione sopra elencate bisogna sicuramente sottrarre, alla luce di quanto citato in premessa, i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi
PROCEDURA CHE PORTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
La sessione negoziale si apre con la proposta di contratto, relativa alle suddette materie, da parte del dirigente scolastico. I limiti temporali entro cui il D.S. deve avanzare la proposta contrattuale sono stabiliti dal comma 2 dell’articolo 6 del CCNL, secondo cui la proposta del dirigente deve essere effettuata entro i dieci giorni seguenti l’apertura delle trattative, che a loro volta devono iniziare non oltre il 15 Settembre.
Per le materie attinenti all’avvio dell’anno scolastico, le procedure previste per la stipula del contratto integrativo d’Istituto devono concludersi entro il termine fissato annualmente dal Direttore generale regionale. Per le restanti materie, le procedure devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni, al fine di assicurarne un regolare avvio.
Il contratto dovrà essere, comunque, sottoscritto entro il 30 Novembre.
È possibile, inoltre, che le parti proroghino tacitamente l’accordo già sottoscritto nel precedente anno scolastico.
Le riunioni, generalmente, si svolgono al di fuori dell’orario di servizio o facendo ricorso alle ore di permesso per le R.S.U. e sono valide soltanto se sono stati convocati tutti gli aventi titolo (R.S.U. e rappresentanti dei sindacati scuola firmatari del CCNL).
Il contratto integrativo d’Istituto, una volta concordato, viene sottoposto al vaglio del Collegio dei revisori, a cui il D.S. invia la proposta di contratto insieme alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, entro 5 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
Il Collegio dei revisori svolge un’attività di controllo sulla compatibilità dei costi e sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti,
Dopo 30 giorni, se i revisori non sollevano alcun rilievo, il contratto viene definitivamente stipulato, entrando in vigore, in sostituzione del precedente.
Qualora vi siano rilievi sollevati da parte dei revisori, saranno immediatamente notificati alle organizzazioni sindacali al fine di riaprire la contrattazione.
Successivamente alla sottoscrizione e all’entrata in vigore del contratto, le parti si incontrano affinché il D.S. comunichi, portando la relativa documentazione:
i nominativi del personale impegnato in attività e progetti retribuiti con il fondo d’Istituto;
la verifica dell’esecuzione di quanto stabilito nella contrattazione sull’utilizzo delle risorse.
Sul diritto di fornire alle RSU i nominativi del personale appena detto vi è una controversia tra l’ARAN, secondo cui il DS non è tenuto a comunicare i nominati, se non in forma aggregata indicandone l’importo complessivo, eventualmente per fasce o qualifiche, e le O.O.S.S. secondo cui tale diritto è previsto, oltre che dall’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, anche dal D. lg. N.165/01.
Il contratto ha validità di un anno e può anche essere prorogato dalle parti.
Qualora le parti non giungano ad un accordo entro il 30 Novembre, le questioni oggetto del contendere possono essere sottoposte al vaglio della commissione, istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale in sede di contrattazione integrativa a livello regionale (che ha cadenze temporali diverse a seconda delle materie oggetto di contrattazione: nel caso della commissione la cadenza è quadriennale). Tale commissione, come si legge all’art. 4 comma 4, lettera d) del CCNL, svolge compiti di assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
Fatto salvo quanto appena detto, se entro venti giorni dall’inizio delle trattative non si è trovato un accordo sulla proposta contrattuale, le parti ritornano operare ciascuna secondo le proprie prerogative e libertà di iniziativa. Pertanto, alle materie oggetto di contrattazione provvederà (come si legge anche nel D.lg. 150/09 all’art. 54 come 3 ter), in attesa della successiva sottoscrizione, l’amministrazione, ovvero il Dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative e delle competenze degli organi collegiali e amministrativi dell’Istituto.
LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
Le attività e gli incarichi da retribuire sulla base dei criteri stabiliti nel contratto integrativo e quindi a carico del fondo d’Istituto, sono indicati nell’art. 88 del CCNL.
I compensi derivanti da tali attività non sono più liquidati direttamente dalle Istituzione scolastiche ma dalla Ragioneria territoriale dello Stato provinciale competente, secondo quanto dettato dalle norme sul cedolino unico, norme richiamate dalla nota del MIUR n. 3980 del 16/05/2011.
Il compenso, quindi, lo ritroveremo in busta paga, generalmente il mese successivo a quello in cui la scuola comunica alla Ragioneria competente i nominativi del personale in questione, naturalmente al termine delle attività e degli incarichi aggiuntivi
I compensi devono essere liquidati entro il 31 agosto di ogni anno scolastico.
Le summenzionate controversie, sorte in merito alle materie di contrattazione, conseguenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 150/09, rendono sempre più urgente un rinnovo della disciplina contrattuale in materia.